STATUTO

STATUTO dell'Associazione
"AMICI nel MONDO" O.n.l.u.s.
fondata il 28.01.2005

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Art. 1 DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
E’ costituita, con sede in Udine, via Parini n..47, un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/1997 sotto la denominazione 
"Amici nel Mondo" O.N.L.U.S.
ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle norme del presente statuto.

Art. 2 DURATA – SCOPI - FINALITÀ
L'associazione ha durata illimitata, è apolitica, aconfessionale, e senza fine di lucro e si propone di perseguire esclusivamente:
  • La promozione, la valorizzazione ed il sostegno delle istanze di sviluppo sociale, civile, economico e culturale emergenti nei paesi del terzo mondo su base sostenibile e di partecipazione in un'ottica di reciproco scambio; in particolare si impegna nel promuovere progetti di natura socio sanitaria e di volontariato nei paesi sottosviluppati con l’ottica di migliorare le condizioni di vita e di educare e formare la popolazione locale in questo processo di sviluppo e di presa di coscienza delle proprie potenzialità.
  • Il sostegno e la collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio e nei paesi del terzo mondo, in un'ottica di conseguimento di obbiettivi mirati e comuni.
  • La tutela, la valorizzazione ed il rispetto delle culture e dei costumi locali.
  • La promozione della conoscenza e del dialogo interculturale per la tutela, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio umano e culturale dei paesi terzi e per contribuire allo sviluppo di una cultura di pace, di solidarietà e di salute generale.
  • La salvaguardia ed il rispetto dei diritti umani a prescindere dal sesso, dalla religione, dalla cultura e dalle condizione economiche.
  • La tutela dei diritti civili.

L’Associazione "Amici nel Mondo" O.N.L.U.S., pertanto, a titolo meramente esplicativo ancorché non esaustivo, promuoverà e realizzerà le seguenti attività:

  • Programmazione, gestione ed organizzazione di attività culturali, atte a far conoscere la realtà della situazione socio-sanitaria dei paesi in via di sviluppo in ambiti di incontri, mostre, corsi, conferenze, per lo sviluppo della multiculturalità in Italia ed in Europa.
  • L'invio di volontari, aiuti, strumentazione, ma soprattutto la formazione di personale locale nella salvaguardia del rispetto dei diritti umani.
  • Lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione finalizzati allo sviluppo sostenibile dei paesi cooperanti.
  • Organizzazione di iniziative e campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'associazione.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
L'associazione potrà svolgere attività commerciali connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D. Lgs. 460/1997, e della circolare n. 168/E, del 26/06/1998.
L'associazione si prefigge di assumere la qualifica di ONLUS, nel rispetto del citato D. Lgs. 4S0/1997.

Art. 3 SOCI
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano nel pieno godimento dei diritti civili e politici e di ineccepibile condotta morale e professionale ed i soggetti collettivi che ne condividono gli scopi e le finalità.

I soggetti collettivi non devono perseguire finalità di lucro.

I soci si dividono in:

  • Soci fondatori: sono i soci che hanno promosso e dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo della stessa.
  • Soci ordinari: sono i soci ammessi dietro richiesta e la cui ammissione venga approvata dal Consiglio Direttivo.
  • Soci onorari: sono coloro che vengono eletti tali per scelta dell'Assemblea a seguito di particolari meriti.

I soci hanno pari diritti e pari doveri nei confronti dell’associazione.

Le finalità di cui al precedente punto 2 sono perseguite prevalentemente attraverso l'impegno personale, spontaneo e gratuito degli aderenti, cui non potrà essere riconosciuto alcun compenso per l'opera prestata.

E' unicamente previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sostenute dagli aderenti per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, entro limiti preventivamente fissati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 DIPENDENTI E COLLABORATORI
Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
L'associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti ed assicurazione a norma di legge.

Art. 5 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
La domanda di iscrizione può essere fatta verbalmente, oppure mediante lettera direttamente alla sede sociale dell'associazione, oppure nel corso delle singole iniziative dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile si riserva la facoltà di accettare o respingere la domanda dì iscrizione sulla base delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
La qualità di associato si acquista a seguito del versamento della quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci a seguito di gravi motivi in contrasto con l'attività dell'associazione.

La perdita della qualità dì socio non da all'interessato alcun diritto sui beni o sul patrimonio dell'associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

  • Osservare il presente statuto ed ogni altra deliberazione o provvedimento dei competenti organi dell'associazione.
  • Non svolgere attività contraria al buon nome ed alla dignità dell'associazione e dei suoi associati.
  • Versare entro i tempi stabiliti dall'associazione la di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 FONDO COMUNE
Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dai contributi pubblici e privati versati ed accettati dal Consiglio Direttivo, da ogni altro introito che possa concorrere ad incrementare le risorse finanziarie necessarie per realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione. 

Art. 7 BILANCIO
L' esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio e comunque entro il 31 Marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il Conto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
Sono Organi dell'Associazione: 

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente del Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato

Le cariche sociali durano due anni e scadono con l'approvazione del conto consuntivo dell'ultimo anno.
L'ordine del giorno dell'approvazione di tale conto consuntivo deve riportare anche il rinnovo delle cariche.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 9 ASSEMBLEE
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, anche fuori della sede sociale, dal Presidente ò dai Membri del Consiglio Direttivo con comunicazione scritta o in via fax, 
in via email o in via sms (Short Message Service) da inviarsi al domicilio dei soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata per la modifica del presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione se presente almeno la maggioranza dei membri di cui all'art. 3 del presente Statuto, ed in seconda
convocazione indipendentemente dal numero dei presenti, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure da un Consigliere o Socio designato dall'Assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. Le assemblee riunite in sede straordinaria deliberano con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Assemblea ordinaria elegge tra i soci dell'associazione, 5 (cinque) Componenti del Consiglio Direttivo, che è l'organo che svolge le attività esecutive dell'associazione su indicazione dell'assemblea.

Il consiglio direttivo in particolare:

  • Elegge, se non nominati dall'assemblea, il suo presidente, e su proposta di quest'ultimo un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi componenti o agli associati incarichi particolari ritenuti utili e necessari per la gestione ordinaria dell'associazione
  • Delibera su questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso
  • Predispone il bilancio consuntivo o preventivo
  • Delibera su ogni atto patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
  • Da parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualunque altro componente del Consiglio Direttivo
  • Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di amministrazione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario
  • Delibera in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci
  • Fissa la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari
  • Delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali
  • Assume personale dipendente o stipula contratti d'opera con soci terzi

Delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, e composte da soci e non soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggior parte dei consiglieri.

II Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

Art. 11 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi in tutte le sedi, ha la facoltà di riscuotere somme e rilasciare quietanza, accendere conti correnti bancari e postali o altre forme di risparmio gestito intestati all'associazione e può compiere gli atti dell'associazione necessari per l'attività deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

I poteri del presidente possono essere delegati al vicepresidente o altro socio ordinario o non socio purché con delega scritta.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art, 38 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondano anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 12 COLLEGIO DEI REVISORI
L'assemblea dei soci potrà nominare un collegio dei Revisori dei Conti nel numero massimo di tre componenti, che nomina contestualmente il presidente, e resta in carica per la durata stessa del consiglio direttivo. 
Ad esso è conferito l'incarico di esaminare il conto consuntivo annuale e di riferirne, con parere scritto, all'assemblea dei soci, chiamata ad approvarlo.

Art. 13 PATRIMONIO - ESERCIZI FINANZIARI - LIBRI SOCIALI
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • Beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'associazione
  • Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
  • Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti

    Le entrate dell'associazione sono costituite:
  • Dalle quote annuali di iscrizione
  • Dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse

Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

L'associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I libri dell'associazione sono costituiti da:

  1. il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le delibere delle assemblee degli associati
  2. il libro verbali del consiglio direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell'organo amministrativo
  3. il libro degli associati, dove saranno elencati tutti gli associati, con relative generalità e recapiti, le variazioni delle stesse con l'indicazione per ciascuno di essi delle quote versate all'atto dell'ammissione
  4. tutti i libri ed i registri previsti dalla normativa fiscale

I libri di cui ai punti 1, 2 e 3 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri sociali devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.

Art. 14 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile dall'assemblea dei soci.

E' fatto obbligo per l'associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio di cui all'art. 12 del presente statuto ad un’altra associazione di volontariato con analoga finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’'art. 3, comma 180 della legge 662/1998.
E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

In questa sede si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori,anche tra i non associati, fissandone i poteri. 
L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.

Art . 15 DISPOSIZIONI FINALI
Le controversie sociali che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre, probiviri da nominarsi, su istanza della parte diligente, dal Sindaco di Tarvisio; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge in materia.


SWA © 2006

AMICI NEL MONDO O.n.l.u.s.
Sede Legale
: Via Crocetta 3/2 - 40012 - Lippo di Calderara di Reno (BO)
Associazione di Volontariato per la Cooperazione allo Sviluppo
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